Art. 6.
(Disposizioni relative alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. In relazione all'altitudine e alla morfologia dei loro territori, e fatta salva l'ulteriore classificazione, con la procedura di cui all'articolo 5, tra i comuni di alta montagna, i comuni della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono interamente classificati come comuni di montagna ed iscritti di diritto nel registro di cui all'articolo 8.